Garanzia Giovani – Regione Campania

La Regione Campania ha approvato con Decreto Dirigenziale n. 566 del 01/08/2014 un “Avviso ai Datori di Lavoro Pubblici e Privati per l’adesione al Programma e per l’attivazione dei percorsi di inserimento dei giovani attraverso i tirocini e le assunzioni incentivate ex art. 1 dl 76/2013”.
L’avviso prevede la possibilità per i datori di lavoro di manifestare la propria disponibilità ad ospitare tirocinanti.
I tirocini oggetto del presente avviso avranno una durata massima di 6 mesi estesa a 12 mesi per i soggetti destinatari disabili di cui all’articolo l, comma l, della legge n. 68/99 e delle persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91.
 
La Regione Campania eroga un contributo massimo di € 500,00 mensili, quale indennità di partecipazione, ai tirocinanti, per un massimo di sei mesi, comunque non superiore a € 3.000,00. Per i tirocinanti disabili ai sensi della legge n.68/99 e per i tirocinanti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, comma 1 della legge n.381/91 l’importo del contributo massimo è di Euro 500,00 mensili per un massimo di 12 mesi, comunque non superiore a € 6.000,00.
La Regione Campania riconosce, inoltre, un contributo per il finanziamento degli oneri assicurativi obbligatori dei tirocinanti.
Sono destinatari delle azioni finanziabili con il presente Avviso i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che hanno aderito al Programma Garanzia Giovani attraverso l’iscrizione sul portale Cliclavoro e che vengono presi in carico dai servizi per il lavoro, di cui al DD Dip.54 DG 11 n.448/2014, che abbiano, quindi, sostenuto dei “colloqui di orientamento”.
Per i datori di lavoro che al termine del tirocinio assumano i giovani sono previsti gli incentivi di cui all’art.1 DL 76/2013
I requisiti che devono possedere i giovani sono i seguenti: 
– fino a 29 anni di età 
– che al momento dell’assunzione abbiano compiuto 18 anni e non abbiano ancora compiuto 30 anni e siano in almeno una delle seguenti condizioni:
– privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, in conformità ai criteri di individuazione definiti con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013;
– privi di diploma di scuola media superiore o professionale.

I datori di lavoro sono destinatari degli incentivi nella misura in cui abbiano incrementato o incrementeranno il numero di lavoratori a tempo indeterminato con l’assunzione di giovani.
 
L’incentivo all’assunzione o alla trasformazione di un rapporto di lavoro a termine concesso ai sensi dell’art.1 DL 76/2013 è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; il valore mensile dell’incentivo non può comunque superare l’importo di seicentocinquanta euro per lavoratore. In caso di assunzione a tempo indeterminato l’incentivo spetta per 18 mesi; in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine l’incentivo spetta per 12 mesi. In caso di assunzione (ovvero trasformazione) a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’incentivo non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non è somministrato a nessun utilizzatore. L’incentivo previsto dall’articolo 1 del dl 76/2013 per l’assunzione di un apprendista non può mensilmente superare l’importo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il medesimo.
Per manifestare la propria disponibilità a partecipare all’iniziativa bisogna compilare il formulario che alleghiamo alla presente, e rispedirlo al presente indirizzo mail: formazione@aicast.it
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