Referendum sugli orari esercizi pubblici

Premesso che l’art. 3, comma 1, lett. d-bis) del DL 223/2006, nel testo vigente, prevede, in particolare, che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte, tra l’altro, senza i limiti e le prescrizioni relative al rispetto degli orari di apertura e di chiusura, all’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio.

Il progetto di legge, (AC 750-AR) approvato dalla Camera dei Deputati il 25 Settembre, con 283 Si, nessun No e 15 astenuti introduce l’obbligo di chiusura per almeno sei, tra i dodici giorni festivi dell’anno specificamente indicati nel testo e precisamente: 1) il 1° gennaio, primo giorno dell’anno; 2) il 6 gennaio, festa dell’Epifania; 3) il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 4) la domenica di Pasqua; 5) il giorno di lunedì dopo Pasqua; 6) il 1° maggio, festa del lavoro; 7) il 2 giugno, festa della Repubblica; 8) il 15 agosto, festa dell’Assunzione della beata Vergine Maria; 9) il 1° novembre, festa di Ognissanti; 10) l’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione; 11) il 25 dicembre, festa di Natale; 12) il 26 dicembre, festa di Santo Stefano” La proposta di legge è passata ora all’esame del Senato. L’esercente che vuole avvalersi della potestà di deroga deve darne comunicazione al Comune competente per territorio. Sono escluse dal campo di applicazione di tali limiti alcune tipologie di attività richiamate dal testo, in particolare, l’attività di: somministrazione di alimenti e bevande; rivendite di generi di monopolio; esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; gelaterie e gastronomie; rosticcerie e pasticcerie; esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, da ricordo e artigianato locale; cartoline; stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche. Sulla materia ha avuto modo di esprimere più volte con parere contrario l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Infatti di recente, in data 18 settembre 2014, l’Autorità ha ribadito che “la reintroduzione di vincoli in materia di orari di apertura e chiusura dei negozi rappresenta un ostacolo al libero dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali” in evidente contrasto con le esigenze di liberalizzazione di cui è espressione l’art. 31 del decreto Salva Italia”. La Corte Costituzionale, invece, è di parere favorevole e con la sentenza n. 8 del 2013 la Corte ha indicato “una serie d’interessi pubblici, anche di rango costituzionale, che possono giustificare limiti e controlli”,”prelude ad una razionalizzazione della regolazione”, che elimini “gli ostacoli al libero esercizio dell’attività economica che si rivelino inutili o sproporzionati” ma “mantenga le normative necessarie a garantire che le dinamiche economiche non si svolgano in contrasto con l’utilità sociale e con gli altri principi costituzionali”. Inoltre nell’ambito dell’Unione europea ha espresso parere favorevole la Corte di Giustizia che ha avuto modo di affermare la piena legittimità delle discipline interne relative alla regolazione degli orari commerciali. A tal fine si sottolinea che diverse sentenze della Corte di Giustizia Europea hanno considerato le discipline nazionali sugli orari di lavoro come espressione di scelte politiche economiche degli Stati membri. Più in particolare il principio secondo cui il divieto di apertura domenicale non contrasta con il divieto di restrizione sugli scambi comunitari.

Noi dell’Aicast Regionale della Campania pensiamo che se di modifica si deve parlare non deve essere una “farsa” ma visto il parere favorevole della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia europea deve essere una vera modifica valida per tutti e precisamente sia per gli esercizi di vicinato che per la media e la grande distribuzione e precisamente: l’obbligo di un giornata di chiusura settimanale, a scelta dell’esercente o del legale rappresentante, e l’obbligo per tutti della chiusura nei giorni di: 1° Gennaio (Capodanno); la Domenica di Pasqua ed il 25 Dicembre (giorno del Santo Natale) senza possibilità di deroghe per nessuno e con la deroga alla chiusura infrasettimanale nella settimana che comprende le tre giornate di chiusura obbligatoria per tutti. Partecipa anche tu al referendum, subito e comunque prima che il Senato trasforma la “obbrobriosa” proposta in legge dello Stato, scrivi all’ e.mail: provincialenapoli@aicast.it.

 

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