L’aumento dell’Iva dal 21% al 22% è ormai inevitabile. Con la paralisi dell’azione del governo non può essere approvato l’apposito decreto legge che prevede lo slittamento al 1° gennaio 2014. Secondo la legge ora in vigore “a decorrere dal 1° ottobre 2013, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21% è rideterminata nella misura del 22%” (articolo 40 comma 1 – ter D.L. 6 luglio 2011.
Fatture e scontrini – Con l’entrata in vigore dell’aumento deve essere modificata l’aliquota Iva ordinaria ai fini dell’emissione delle fatture fiscali, per le quali l’Iva viene esposta. Per gli scontrini e le ricevute, invece, nel registro dei corrispettivi dove vanno registrate le operazioni giornaliere, va creata un’apposita colonna relativa all’aliquota Iva del 22%.
Cessione di beni – La cessione di beni mobili si considera effettuata al momento della consegna del bene, indipendentemente dalla data di stipula del relativo contratto od ordine (scritto o verbale), quindi, l’aumento dell’aliquota Iva al 22% scatterà solo per le merci consegnate dopo il 30 settembre 2013. Prestazioni di servizi – Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo; quindi l’aumentodelle aliquote può essere evitato, se il conto viene saldato entro oggi, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia iniziata o terminata successivamente. In ogni caso, se prima del pagamento viene emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura e si applica l’aliquota Iva in vigore nel momento della fatturazione.
La fatturazione anticipata – Il sistema conosce dei motivi di deroga legati alla fatturazione o al pagamento anticipati. In caso di emissione della fattura, a prescindere da qualsiasi altra valutazione, l’operazione si considera effettuata alla data del documento. Dunque, sia per i beni che per i servizi, l’aliquota del 21% è “cristallizzata” laddove sia stata emessa fattura prima del 1° ottobre 2013. Così come l’aliquota risulta “bloccata” al 21% se l’acquirente ha provveduto al pagamento della cessione/prestazione non ancora effettuata, prima della suddetta data. Ma queste disposizioni in deroga implicano che nel caso di un’operazione regolata con saldo e acconto una parte del corrispettivo totale, perché pagato o fatturato anticipatamente alla variazione di aliquota, risulterà assoggettato al 21% e un’altra parte al 22% Gli immobili – Per questi beni l’effettuazione dell’operazione è fatta coincidere con il momento della stipula del contratto con cui ne viene trasferita la proprietà. Non assume rilievo, invece, la stipula di un preliminare di vendita. C’è tuttavia da considerare che le compravendite di immobili abitativi sono spesso tassate ad aliquota ridotta (4 o 10 per cento) e dunque, rispetto a queste transazioni, la manovra non produce alcun effetto.